Art. 4.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
      2. Gli ufficiali e i sottufficiali ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso l'ufficiale o il sottufficiale richiamato in servizio assume il grado precedentemente rivestito.